(massima n. 1)
La banca che, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista per l'incasso di ricevute bancarie, si avvalga, ove l'incarico debba eseguirsi su piazza dove non esistono sua filiali, dell'opera di altra banca o di un suo corrispondente, non può rimanere esente da responsabilità allegando il comportamento del trattario da essa prescelto, giacché essa risponde del fatto di non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico venga compiuta e del fatto che dei suoi esiti il mandante venga tempestivamente informato. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito, che aveva giudicato sussistente la violazione dell'obbligo di diligenza della banca mandataria sul rilievo del lungo lasso di tempo trascorso tra l'accredito salvo buon fine delle ricevute bancarie e la comunicazione dello storno per mancato incasso).