(massima n. 1)
La dizione dell'art. 1854 c.c. in tema di conto corrente bancario cointestato a pił persone, nel prevedere anche la facoltą, per i singoli titolari, di operare anche separatamente sul conto, implica che tale eventualitą sia subordinata alla condizione che tale facoltą sia espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, e non rende ammissibile che essa facoltą venga desunta, in via interpretativa, dall'analisi del tenore complessivo della convenzione.