(massima n. 1)
Non č configurabile la violazione del divieto di bis in idem nel caso di soggetto detenuto, giā sanzionato disciplinarmente ex art. 81, comma 2, D.P.R. n. 230/2000, successivamente chiamato a rispondere per lo stesso fatto del reato di cui all'art. 635 c.p.: il divieto di bis in idem tra procedimento disciplinare e procedimento penale non č stato fin qui affermato dalla Corte EDU, che anzi lo ha espressamente escluso, come peraltro giā chiarito nel Rapporto esplicativo sul Protocollo 7; in ogni caso, alla sanzione disciplinare de qua, in applicazione dei cc.dd. "criteri Engel", non puō essere attribuita natura penale.