(massima n. 1)
La novitą normativa riguardante il regime di procedibilitą, in via astratta, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma legislativa che ha introdotto la procedibilitą a querela della fattispecie mono aggravata del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., sulla base dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimitą formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato il regime di procedibilitą dei reati. L'accertamento dell'esistenza o meno della volontą punitiva del denunciante nell'ambito delle disposizioni transitorie relative alla modifica del regime di procedibilitą dei reati deve essere devoluto nella competente sede di merito e non puņ essere esaminato nella sede di legittimitą.