Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22579 del 18 marzo 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

La nozione di pornografia minorile, ai sensi dell'art. 600-quater.1 cod. pen., si estende anche alle immagini virtuali realizzate mediante tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, capaci di far apparire come vere situazioni non reali. In particolare, anche rappresentazioni fumettistiche possono costituire pornografia virtuale se la qualitą della rappresentazione fa apparire come vere situazioni e attivitą sessuali implicanti minori.

(massima n. 2)

L'ignoranza inevitabile dell'etą della persona offesa č configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne.

(massima n. 3)

Integra il reato di porno grafia virtuale, di cui all'art. 600-quater.1 c.p., la rappresentazione fumettistica di attivitą sessuali coinvolgenti bambini nel caso in cui sia di qualitą tale da far apparire come accadute o realizzabili nella realtą, e quindi vere o verosimili, le situazioni non reali illustrate.

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