(massima n. 1)
Per configurare il reato di diffamazione, qualora la comunicazione sia indirizzata ad un singolo destinatario tramite strumenti informatici (come la PEC), è necessario provare che il contenuto sia stato effettivamente divulgato a terzi e che tale divulgazione fosse prevedibile e accettata come rischio dal mittente. La mera possibilità di accesso non integra di per sé il requisito della pluralità dei destinatari. L'aggravante prevista dall'art. 595, comma 3, c.p., relativa all'uso di mezzi di pubblicità, richiede una motivazione specifica che dimostri la potenziale divulgazione a una pluralità indeterminata di soggetti. L'invio di una PEC aziendale, se non accompagnato da elementi concreti che attestino la prevedibile conoscibilità del contenuto da parte di terzi, non soddisfa tale requisito.