(massima n. 1)
Il fatto che una banca abbia talvolta consentito il superamento del limite del fido, in relazione ad importi accreditati ma non ancora effettivamente incassati ed acquisiti, di per sé non integra una manifestazione di volontą idonea a sostituire le clausole pattuite fra le parti, con difformi «clausole d'uso», ben potendo costituire espressione di tolleranza ed esplicazione di una facoltą discrezionale di volta in volta esercitata dalla banca secondo le circostanze del caso concreto.