(massima n. 1)
In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicchè l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità del direttore generale di una società per un infortunio occorso successivamente alla cessazione dalle sue funzioni sul rilievo che le omissioni a lui ascrivibili risultavano causalmente connesse all'evento, pur determinato dalla sommatoria di condotte di molteplici garanti).