(massima n. 1)
L'apposizione su un libretto di deposito a risparmio, nella parte riservata all'intestazione, di una sigla, di un numero, di un nome di fantasia, di una combinazione di lettere o di numeri, non č idonea a costituire un valido elemento di riferibilitā o di appartenenza del libretto ad una persona determinata, tali indicazioni valendo solo ad individuare il libretto, onde consentire alla banca una corretta tenuta della contabilitā. Il libretto cosė contrassegnato deve, pertanto, qualificarsi al portatore, e non nominativo, ed attribuisce al possessore la legittimazione a compiere tutte le operazioni riguardanti il titolo, liberando da responsabilitā la banca che, senza dolo o colpa, adempie le prestazioni indicate nel libretto.