(massima n. 1)
La norma dettata dall'art. 1825 cod. civ., in ordine al decorso ed alla misura degli interessi sulle rimesse nel contratto di conto corrente, ha carattere speciale, e, pertanto, in difetto di espressa pattuizione, non č applicabile in rapporti di dare ed avere, conseguenti a pił negozi giuridici intervenuti fra le medesime parti, che non siano regolati da una convenzione di conto corrente.