(massima n. 2)
La disposizione dell'art. 1819 c.c., a norma della quale, se è stata convenuta la restituzione delle cose mutuate ed il mutuatario non adempie l'obbligo di pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero, ha la funzione di attribuire rilievo all'inadempimento del mutuario nel mutuo gratuito, al quale, quindi, essa esclusivamente si riferisce, dato che nel mutuo oneroso tale inadempimento, dando luogo alla possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., assume rilievo indipendentemente dalla espressa previsione del citato art. 1819.