(massima n. 1)
In tema di contratto di mutuo, la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della L. n. 108 del 1996 č illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito.