(massima n. 1)
Nel regime anteriore alla legge n. 108 del 1996 il negozio di mutuo era da considerarsi illecito per pattuizione di interessi a tasso elevato solo nel caso di sussistenza degli estremi del delitto di usura ai sensi dell'art. 644 cod. pen. (nella previgente formulazione). In particolare, lo stato di bisogno preso in considerazione dal detto precetto penale poteva essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalitą o altre cause inescusabili, poiché la norma perseguiva la finalitą di colpire l'usurario quale persona socialmente nociva, che non cessava di essere tale, quale che fosse la natura o la causa del bisogno del debitore, e sussisteva quand'anche l'offeso avesse inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale. Ne consegue che lo stato di bisogno nel reato di usura ricorreva tutte le volte in cui la persona offesa non era in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa occorrente anche ai fini della sua attivitą d'impresa e doveva, invece, sottostare alle esose condizioni imposte per il prestito; deve, pertanto, escludersi che quella privazione o grave limitazione della libertą di scelta del mutuatario, che qualifica l'usura, fosse incompatibile con il carattere commerciale dell'attivitą lucrativa in cui l'usura venga ad inserirsi. (In applicazione del riportato principio la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito secondo cui - offrendone un'interpretazione riduttiva - lo stato di bisogno doveva essere escluso nel caso in cui il mutuatario si fosse ripromesso dal prestito uno scopo di lucro, sotto il profilo dell'investimento del denaro ricevuto, soltanto o anche per intraprendere o incrementare affari commerciali).