Cassazione civile Sez. III sentenza n. 211 del 10 gennaio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel comodato il termine di restituzione della cosa può essere fissato anche in relazione ad un evento futuro ed incerto, perché elemento essenziale caratterizzante il comodato è la gratuità della concessione del godimento della cosa per un uso determinato, e non anche la precarietà della concessione (esistente solo quando non sia stato pattuito un termine finale del rapporto, nel qual caso, a norma dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa non appena il comodante la richiede), per cui la determinazione del momento, nelle sue varie possibili modalità, della cessazione del rapporto, con il conseguente attualizzarsi dell'obbligo di restituzione della cosa, è lasciato all'autonomia negoziale delle parti.

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