(massima n. 2)
In tema di ricorso per cassazione, la mancata cancellazione delle espressioni sconvenienti ai sensi dell'art. 89, comma 2, cod. proc. civ. non può essere dedotta quale violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non integrando causa di annullamento della sentenza o del provvedimento impugnato.