(massima n. 1)
L'esistenza di norme particolari sulla circolazione dei titoli rappresentativi della merce depositata presso magazzini generali non esclude l'applicazione alla merce stessa delle norme comuni concernenti le cose mobili e, quindi, anche di quelle sul pegno. Pertanto, deve ammettersi che la costituzione in pegno delle cose depositate presso i magazzini generali possa avvenire anche con la girata e la consegna al creditore della relativa fede di deposito unita alla nota di pegno, girata e consegna che comportano l'attribuzione del possesso delle merci al giratario. Né, in caso di prima ed unica girata, assume particolare rilievo, nei confronti dei creditori del girante, la circostanza che la girata della fede di deposito unita alla nota di pegno sia fatta o non con la specificazione «per garanzia», dato che fra girante e giratario (e loro aventi causa) č sempre ammissibile la prova della vera causa del trasferimento.