(massima n. 1)
Ancorché l'art. 1786 c.c., ha previsto l'estensione ad altre categorie di imprenditori della disciplina della responsabilità ex recepto dell'albergatore, l'obbligo di sorveglianza per la tutela delle cose portate in albergo dal cliente e non consegnate in custodia è più esteso (anche in senso spaziale) di quello, analogo, incombente al ristoratore od al trattore, ai sensi degli artt. 1786 e 1783 c.c. (nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 3 giugno 1978, n. 316), stanti le differenze strutturali delle due imprese nonché le diverse modalità di esecuzione e, correlativamente, di godimento delle rispettive prestazioni. Ne consegue che mentre per l'albergatore sussiste la responsabilità ex recepto per tutte le cose portate dal cliente in albergo, per il ristoratore o trattore tale responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, deve ritenersi limitata a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio, cappotto, cappello, ombrello, ecc.), restando sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto e della cui sottrazione, perdita o deterioramento, ove il cliente se ne sia liberato, il ristoratore non deve quindi rispondere. (Nella specie, affermando il suesposto principio, il S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito affermativa della responsabilità del ristoratore per la perdita di un accendino d'oro lasciato su un tavolo del locale e di cui era stata poco dopo denunciata la scomparsa dal cliente).