(massima n. 2)
In tema di responsabilità ex recepto dell'albergatore per mancata restituzione di cose consegnate in custodia nel vigore del testo originario dell'art. 1783 c.c., la prova della non imputabilità della sottrazione della cosa ricevuta in custodia incombe, ex artt. 1218 e 1780 c.c., sull'albergatore-depositario, il quale è liberato soltanto se dimostri, al di là dei modi più o meno congrui prescelti per la custodia, l'assoluta mancanza di colpa nell'adempimento della custodia e così la inevitabilità dell'evento nonostante l'impiego della diligenza richiesta, giacché la consegna ha lo scopo di attivare una specifica obbligazione del depositario volta a tutelare la conservazione della cosa, a stornare cioè, nei limiti del possibile, il pericolo della sua perdita o sottrazione ad opera di terzi, riducendo i correlativi rischi a carico del depositante. Pertanto anche la sottrazione, compiuta con violenza o con minaccia, delle cose consegnate all'albergatore può qualificarsi come fortuito o forza maggiore a lui non imputabile, in quanto le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile.