(massima n. 1)
In tema di responsabilità degli albergatori per le cose portate in albergo dai clienti sia l'art. 1784 c.c., nel testo modificato dalla L. del 15 febbraio 1977, n. 35 sia il vigente art. 1783 nel testo modificato con L. 15 giugno 1978, n. 316, che ha reso esecutiva la Convenzione di Parigi 17 dicembre 1972, assumendo come parametro di riferimento per la limitazione di detta responsabilità il prezzo della locazione dell'alloggio per giornata, intendono con la formulazione anzidetta il corrispettivo del godimento della camera occupata dal cliente temporaneamente e della somministrazione di quei servizi accessori, ma assolutamente indispensabili per usufruire della stessa, in condizioni di normalità. Tuttavia ove l'albergatore pattuisca con il cliente sin dall'origine un prezzo giornaliero nel quale siano comprese indistintamente sia la prestazione della camera, sia quella di ulteriori servizi che, pur potendo essere semplicemente offerti, siano invece assunti negozialmente come imprescindibili condizioni dell'alloggio, venendo perciò ad assumere carattere di obbligatorietà nei confronti del cliente, sì da connaturare il rapporto secondo uno schema concettualmente diverso, il parametro legale deve corrispondere al prezzo globale (nella specie il prezzo globalmente pattuito era comprensivo del corrispettivo dell'alloggio e dei pasti).