(massima n. 1)
L'affidamento di cose in custodia all'albergatore, come nel caso di parcheggio di autoveicolo in rimessa o spazio aperto all'uopo predisposto, implica la costituzione di un rapporto di deposito, autonomo, pure se collegato, rispetto al rapporto d'albergo, comportante una prestazione dell'albergatore medesimo di cui può essere beneficiario, a differenza di quella inerente all'ospitabilità alberghiera, un terzo diverso dal cliente che la richiede. Pertanto, ove il cliente abbia chiesto tale prestazione, nell'esecuzione di un mandato senza rappresentanza conferitogli da un terzo (nella specie, proprietario della merce trasportata che gli autisti di un autofurgone clienti dell'albergo avevano l'incarico di consegnare agli acquirenti), consegue la legittimazione di quest'ultimo all'esercizio del credito per risarcimento del danno subito per il furto delle cose date in custodia, consumato nel parcheggio dell'albergo, in quanto derivante dall'esecuzione del mandato, a norma dell'art. 1705 secondo comma c.c.