(massima n. 1)
Con riguardo al deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo (nella specie, stabilimento balneare), la legge n. 316 del 1978, modificando l'art. 1784 c.c., nello stabilire che la responsabilità dell'albergatore non può superare di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata qualora detti eventi non siano addebitabili a sua colpa, ha posto un limite alla liquidazione del danno subito dal cliente, ma non ha mutato la natura dell'obbligazione stessa la quale integra un debito di valore, soggetto agli effetti della svalutazione monetaria e sul quale decorrono gli interessi dal giorno dell'evento dannoso.