(massima n. 1)
La facoltą di servirsi del denaro depositato costituisce un elemento naturale della fattispecie di cui all'art. 1782 c.c., per escludere la quale č necessaria un'apposita pattuizione derogatoria; pertanto, nel caso in cui insorga controversia tra i contitolari del «conto-deposito» e per espressa previsione contrattuale la banca depositaria abbia l'obbligo di non disporre la restituzione del controvalore, la stessa non rimane privata della facoltą di utilizzare le somme di danaro, col conseguente obbligo di corrispondere i relativi interessi.