Cassazione penale Sez. III sentenza n. 46695 del 9 novembre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

(massima n. 2)

In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Il che, evidentemente, comporta che ove la parte abbia manifestato in sede di impugnazione una volontà contraria al suo riconoscimento (tanto da dolersene per l'essere stato riconosciuto), non può ritenersi sussistere alcun obbligo per il giudice d'appello in tal senso, non essendo sufficiente una richiesta "implicita" dell'imputato, perdipiù sviluppata solo in sede dell'attuale ricorso per cassazione (non risultando nemmeno dal verbale dell'udienza tenutasi davanti alla Corte d'appello di sede di rinvio alcuna richiesta di riconoscimento del beneficio) e condizionata alla mancata applicazione della pena pecuniaria alternativa a quella detentiva.

(massima n. 3)

La L. n. 134 del 2021, art. 1 comma 13, lett. c), (c.d. riforma Cartabia) non può applicarsi alle sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, posto che il regime delle impugnazioni deve essere determinato, conformemente alla regola di cui all'art. 11 preleggi, in base alla normativa vigente al momento della pronunzia della sentenza impugnata, giacchè è in rapporto a tale atto e al tempo del suo perfezionarsi che devono essere valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonchè i modi e i termini del suo esercizio, ivi comprese le peculiarità che incidono sulla formulazione dell'atto impugnatorio. (Nella specie, la S.C., osserva che, in ogni caso, e ciò appare comunque dirimente, indipendentemente dalla applicabilità o meno del principio tempus regit actum alla c.d. "Riforma Cartabia", il Collegio evidenzia come, in punto di responsabilità, l'accertamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p. alla data della pronuncia della sentenza Cass. Pen. n. 21852 del 06/04/2022, con conseguente intangibilità del giudicato).

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