(massima n. 3)
La L. n. 134 del 2021, art. 1 comma 13, lett. c), (c.d. riforma Cartabia) non può applicarsi alle sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, posto che il regime delle impugnazioni deve essere determinato, conformemente alla regola di cui all'art. 11 preleggi, in base alla normativa vigente al momento della pronunzia della sentenza impugnata, giacchè è in rapporto a tale atto e al tempo del suo perfezionarsi che devono essere valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonchè i modi e i termini del suo esercizio, ivi comprese le peculiarità che incidono sulla formulazione dell'atto impugnatorio. (Nella specie, la S.C., osserva che, in ogni caso, e ciò appare comunque dirimente, indipendentemente dalla applicabilità o meno del principio tempus regit actum alla c.d. "Riforma Cartabia", il Collegio evidenzia come, in punto di responsabilità, l'accertamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p. alla data della pronuncia della sentenza Cass. Pen. n. 21852 del 06/04/2022, con conseguente intangibilità del giudicato).