Cassazione civileSez. Isentenza n. 2634del 17 luglio 1969
(2 massime)
(massima n. 1)
L'inosservanza della norma relativa alla presenza dei testimoni al matrimonio civile non produce la nullità del matrimonio, ma solo la sanzione dell'ammenda a carico dell'ufficiale di stato civile celebrante.
La questione della necessità dei testimoni e della ritualità dell'assistenza del testimone impubere al matrimonio religioso non può essere sollevata dinanzi al giudice ordinario, che non ha giurisdizione in materia ecclesiastica.