(massima n. 2)
Le sanzioni sostitutive, ancorchè più favorevoli, previste dall'art. 545-bis c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - che ha visto la propria "vacatio legis" esaurirsi in data 1 novembre 2022 - non sono applicabili fino al 30 dicembre 2022, in quanto il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6 ha introdotto nel corpo del D.Lgs. citato, l'art. 99-bis, in forza del quale l'entrata in vigore della Riforma è stata prorogata a quella data. (Nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa il 14 novembre 2022).