(massima n. 1)
In tema di imputabilità, l'obbligo di motivare il giudizio sulla sussistenza della capacità d'intendere e di volere, e specularmente quello sulla superfluità di una perizia volta ad appurarne l'integrità, va posto in stretta correlazione con la prospettazione, da parte della difesa, di elementi specifici e concreti, idonei a far ragionevolmente ritenere che nella singola fattispecie detta presunzione sia superata da risultanze di segno contrario, per l'incidenza di una vera e propria infermità, e cioè di uno stato morboso caratterizzato da inequivocabili connotazioni patologiche.