(massima n. 3)
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, non può essere dedotta nè quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nè ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.