Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 46851 del 12 ottobre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 c.p.

(massima n. 2)

Poichè la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata.

(massima n. 3)

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, non può essere dedotta nè quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nè ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

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