Cassazione penale Sez. I sentenza n. 48849 del 12 luglio 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą della causa di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuitą richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiaritą della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalitą della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entitą del danno o del pericolo. Il giudizio sulla tenuitą dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non č necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

(massima n. 2)

In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato pił grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

(massima n. 3)

La mancanza, l'illogicitą e la contraddittorietą della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimitą, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimitą al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchč siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici.

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