(massima n. 2)
Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Fattispecie relativa a disastro ferroviario, in cui la Corte ha escluso che l'intervenuto annullamento con rinvio relativo alla posizione di due imputati consentisse l'integrale rivalutazione della colpa loro addebitata, comprensiva delle parti non passate in giudicato, perché non annullate e non in connessione essenziale con quelle rescisse).