(massima n. 1)
Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dell'art. 48 c.c., alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, č legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione la quale, in mancanza di limiti temporali imposti dal provvedimento di nomina, permane per tutto il periodo della scomparsa, fino alla promozione del procedimento per la dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.) sia di ostacolo la mancata prova dell'esistenza in vita del pensionato ai sensi dell'art. 69 c.c. (secondo cui nessuno č ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto č nato), essendo tale norma inapplicabile alla specie per l'indubitabile anterioritā dell'insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare.