Cassazione penale Sez. I sentenza n. 49237 del 26 settembre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

Rispetto all'omicidio tentato la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che siano i più adatti ad esprimere la direzione della volontà dell'agente. Il discrimine tra l'omicidio tentato e la mera lesione personale sta infatti, come è evidente, nel diverso elemento psicologico che sorregge l'azione, diretta nell'un caso a cagionare la morte, senza esaurire la carica offensiva nell'evento minore, l'unico, nell'ipotesi contrapposta, attinto dal dolo.

(massima n. 2)

In tema di tentativo, ai fini dell'accertamento dell'animus necandi, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonchè l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta. Il requisito dell'idoneità presuppone che si valuti, nella ridetta prospettiva di prognosi postuma, che gli atti suddetti fossero d'intensità e pregnanza tale da riuscire a provocare la morte. Il fatto che, non essendo questa intervenuta, la vittima non si sia a posteriori trovata a rischio di essa, non esclude - di per sè - il requisito stesso, ossia la pericolosità ex ante della condotta rispetto al bene protetto della vita, tenuto presente che la scarsa entità, e finanche l'inesistenza, delle lesioni provocate alla persona offesa sono rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente. Il requisito dell'univocità degli atti - che non indica uno standard probatorio, ma, esso stesso, una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere debbono di per sè rivelare l'intenzione dell'agente - assume, in questo contesto, rilievo dirimente, dovendo il relativo giudizio essere formulato sulla base di elementi in tal senso significativi, quali la potenzialità offensiva dei mezzi usati, le loro modalità d'impiego (numero dei colpi, loro distanza, intensità, direzione), la protrazione nel tempo dell'aggressione, o l'avvenuta sua reiterazione, nonchè sulla base del comportamento antecedente e successivo del reo, e di ogni altra concomitante circostanza utile ai fini dell'introspezione psicologica. Quest'ultima deve rivelare l'esistenza di un dolo diretto, dovendosi purtuttavia qualificare come tale, e non come dolo meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa comunemente definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi da lui previsti (la morte e lesioni), causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria.

(massima n. 3)

Con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il giudice di legittimità non è abilitato ad effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo piuttosto limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte da questi ultimi a giustificazione del loro convincimento. Non possono pertanto trovare ingresso, in questa sede, le deduzioni critiche che si pongano in diretto confronto col materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito. Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può, infatti, vertere nè sulla ricostruzione del fatto, nè sul relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al rilievo dell'esistenza (o meno) di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. Il controllo di legittimità non è, in altri termini, diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, nè a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati senza travisamenti, seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte.

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