(massima n. 2)
In tema di tentativo, ai fini dell'accertamento dell'animus necandi, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonchè l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta. Il requisito dell'idoneità presuppone che si valuti, nella ridetta prospettiva di prognosi postuma, che gli atti suddetti fossero d'intensità e pregnanza tale da riuscire a provocare la morte. Il fatto che, non essendo questa intervenuta, la vittima non si sia a posteriori trovata a rischio di essa, non esclude - di per sè - il requisito stesso, ossia la pericolosità ex ante della condotta rispetto al bene protetto della vita, tenuto presente che la scarsa entità, e finanche l'inesistenza, delle lesioni provocate alla persona offesa sono rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente. Il requisito dell'univocità degli atti - che non indica uno standard probatorio, ma, esso stesso, una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere debbono di per sè rivelare l'intenzione dell'agente - assume, in questo contesto, rilievo dirimente, dovendo il relativo giudizio essere formulato sulla base di elementi in tal senso significativi, quali la potenzialità offensiva dei mezzi usati, le loro modalità d'impiego (numero dei colpi, loro distanza, intensità, direzione), la protrazione nel tempo dell'aggressione, o l'avvenuta sua reiterazione, nonchè sulla base del comportamento antecedente e successivo del reo, e di ogni altra concomitante circostanza utile ai fini dell'introspezione psicologica. Quest'ultima deve rivelare l'esistenza di un dolo diretto, dovendosi purtuttavia qualificare come tale, e non come dolo meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa comunemente definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi da lui previsti (la morte e lesioni), causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria.