(massima n. 1)
La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 c.c.), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacitā o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che č onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalitā dell'adempimento.