Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 30040 del 23 maggio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione.

(massima n. 2)

L'illegalità della pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile. (Fattispecie relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale e alla sospensione della responsabilità genitoriale durante la pena, disposte avendo riguardo alla pena complessiva, quale risultante dall'aumento per la continuazione, piuttosto che alla pena principale irrogata per il reato più grave, all'esito della comparazione tra circostanze e della diminuzione per il rito).

(massima n. 3)

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poichè il sindacato di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

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