(massima n. 2)
In tema di esecuzione, quando la pena principale, per effetto della riduzione di un sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., risulti inferiore a tre anni di reclusione, il giudice č tenuto a revocare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una tale soluzione si impone alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024).