Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34776 del 3 ottobre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui la pena rideterminata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., divenga inferiore ai tre anni di reclusione, il giudice dell'esecuzione č tenuto a revocare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, essendo venuto meno il relativo presupposto previsto dall'art. 29 cod. pen.

(massima n. 2)

In tema di esecuzione, quando la pena principale, per effetto della riduzione di un sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., risulti inferiore a tre anni di reclusione, il giudice č tenuto a revocare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una tale soluzione si impone alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.