Cassazione penale Sez. V sentenza n. 50440 del 8 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Quando l'imputato sia presente all'udienza e non interferisca nelle richieste formulate in sua vece dal difensore, privo di procura speciale, queste ultime devono comunque considerarsi legittime. Ora, se č vero che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - come si č da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario della L. n. 689 del 1981, art. 53, essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice - e se č altrettanto vero che tale principio č estensibile alle nuove "pene sostitutive", in quanto la disciplina normativa cosė introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all' art. 133 c.p. (L. n. 689 del 1981, art. 58) - rimane doveroso, in presenza di una esplicita e valida istanza avanzata in tal senso dall'appellante, presente all'udienza di discussione, tramite il difensore, che il Giudice di secondo grado si esprima congruamente in ordine alla sussistenza - o meno - dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis c.p.

(massima n. 2)

Alla Corte di cassazione č preclusa la possibilitā non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno. Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la possibilitā di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilitā delle fonti di prova. Inoltre, č opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilitā delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericitā delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato.

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