(massima n. 2)
Alla Corte di cassazione č preclusa la possibilitā non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno. Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la possibilitā di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilitā delle fonti di prova. Inoltre, č opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilitā delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericitā delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato.