(massima n. 1)
L'elezione di domicilio (artt. 47 c.c. e 141 c.p.c.) č un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la revoca dell'elezione, la facoltā del soggetto, nei cui confronti si č eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario č indipendente dalla concreta esistenza dell'accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra eleggente e domiciliatario.