(massima n. 1)
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato. Tale disciplina, più favorevole rispetto a quella previgente, ha carattere sostanziale e per questo è applicabile, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., anche ai reati precedentemente commessi.