Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 21 del 6 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato. Tale disciplina, più favorevole rispetto a quella previgente, ha carattere sostanziale e per questo è applicabile, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., anche ai reati precedentemente commessi.

(massima n. 2)

In tema di determinazione della pena, quando il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge, ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del proprio compito istituzionale di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità l'illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius".

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.