Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26418 del 3 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di ricorso per cassazione proposto successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto un regime di procedibilità a querela per alcuni reati, il giudice di legittimità deve accertare l'esistenza della querela anche per i reati commessi anteriormente alla modifica intervenuta, in forza dell'art. 2 comma quarto cod. pen., e non può considerare tale ricorso come inammissibile.

(massima n. 2)

In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con un motivo unico o che si accompagna ad altri motivi inammissibili, la questione di improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, ha introdotto tale forma di procedibilità. (Fattispecie in tema di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede).

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