(massima n. 1)
In relazione alla validità del patto di non concorrenza, è determinabile e non nullo il corrispettivo che, seppur previsto in misura mensile per un rapporto a tempo indeterminato, è commisurato ad un criterio predeterminato e non rimesso alla discrezionalità di una delle parti, realizzando così la concretezza dell'atto contrattuale secondo l'art. 1346 c.c.