(massima n. 1)
L'agente che impegna la societą preponente, di cui ha la rappresentanza, in atti di vendita con acquirenti fittiziamente indicati, trattenendo per sé le merci costituenti oggetto di dette vendite, resta debitore del relativo prezzo nei confronti della societą, incorrendo considerata l'assimilabilitą, sul piano pratico, dell'ipotesi di nomina fittizia a quella di mancata nomina nella stessa sorte che gli artt. 1405 e 1762, secondo comma c.c. stabiliscono (in conformitą al principio generale della responsabilitą di ciascuno per i propri atti) per il contraente per persona da nominare e per il mediatore che non indichino il terzo nei cui confronti il contratto avrebbe in definitiva dovuto, secondo l'affidamento dato, spiegare i suoi effetti.