(massima n. 2)
La cessione d'azienda, che nel rapporto di agenzia è sussumibile nella fattispecie legale di cui all'art. 2558 c.c., può integrare una giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata — tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli dell'indennità da corrispondere alla fine del rapporto — e, più in generale, della regolare prosecuzione dell'attività dell'azienda cui è connessa l'attività dell'agente medesimo. (Nella specie, l'agente era receduto per giusta causa dal contratto di agenzia adducendo che la società cessionaria del sottostante rapporto, secondo le risultanze del relativo bilancio e dell'allegata relazione del collegio sindacale, non mostrava di offrire sufficienti garanzie di solvibilità e di consistenza economica e patrimoniale; la sentenza di merito che, pretermettendo l'esame della predetta documentazione, aveva escluso la sussistenza della giusta causa di recesso è stata cassata per insufficienza della motivazione dalla S.C., che ha enunciato l'anzidetto principio di diritto).