(massima n. 1)
Č configurabile l'inadempimento contrattuale del prestatore di servizi assicurativi quando non siano rispettate le specifiche formalitā previste dalle condizioni di polizza, anche nella fase finale dell'accredito delle somme riscattate. Ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilitā per l'inadempimento č presunta e la colpa del prestatore di servizi deve ritenersi implicita se opera un accredito basandosi su documentazione che si rivela falsa.