Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15634 del 11 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In sede di opposizione avverso decreto ingiuntivo, va riconosciuta la legittimazione ad agire alla società accomandataria se la domanda originaria si riferisce tanto alla posizione di socio accomandatario quanto a quella di fideiussore, e ciò in forza dei diritti derivanti dalla surrogazione ex art. 1203 c.c. e dalla qualità di co-debitore.

(massima n. 2)

È ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo che reca (o comunque contiene nel suo stesso "corpo"), unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali dell'ingiunto, anche la domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente oppure connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell'ingiunto, configurandosi un "cumulo soggettivo iniziale" di più domande connesse "in senso improprio". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione attiva - la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da uno dei soci accomandatari di una s.a.s, nella sua qualità di legale rappresentante della società, nei confronti degli altri soci accomandatari, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, in proprio, quale cofideiussore, su ricorso degli altri due, in accoglimento dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c. da questi ultimi proposta a seguito del pagamento di un debito della società).

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