(massima n. 1)
Il criterio distintivo fondamentale tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che oggetto del primo č lo svolgimento a favore di un'impresa di un'attivitā economica esercitata con organizzazione di mezzi propri dell'agente, che sopporta il rischio del risultato del lavoro e che č legato da un semplice rapporto di collaborazione verso il preponente al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari; oggetto del secondo č invece la prestazione, in regime di subordinazione, di energie di lavoro la cui organizzazione ed il risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera economico-giuridica dell'imprenditore. In relazione alla qualificazione del rapporto ad opera del giudice di merito, č censurabile in sede di legittimitā soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali applicati, mentre costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema. (Nella specie, č stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha ravvisato le caratteristiche del lavoro subordinato nell'attivitā di vendita cosiddetta porta a porta svolta nell'ambito di gruppi di addetti coordinati da un dipendente della societā datrice di lavoro, con l'assegnazione quotidiana degli incarichi da svolgere nella giornata e l'obbligo di consegnare ogni giorno un rapporto sull'attivitā svolta, nonché di giustificare eventuali assenze o ritardi).