(massima n. 1)
In tema di attività svolte fuori dall'azienda, gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato del rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) dal rapporto di lavoro autonomo di rappresentanza ad agenzia (e simili) sono costituiti dall'obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore, dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro, nonché dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell'imprenditore, dovendosi, per contro, escludere che l'esistenza d'istruzioni e l'obbligo correlativo di assecondarle costituisca, di per sé, un elemento decisivo per la qualificazione del rapporto che riguardi un lavoratore la cui attività si svolga in modo autonomo nei confronti della ditta preponente. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, poiché il lavoratore era obbligato a svolgere l'attività senza usufruire di libertà nella scelta degli itinerari e nell'organizzazione del suo tempo di lavoro, con turni di riposo predeterminati ed obbligo di avvertire in caso di assenza, e restava assoggettato ad un sistema di penetranti controlli, restando invece privo di rilievo che l'esito degli stessi non avesse dato luogo a contestazioni).