Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21860 del 2 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Allo spirare del termine perentorio di cui all'art. 588 c.p.c., in difetto di tempestiva istanza di proroga ai sensi dell'art. 154 c.p.c., il creditore assegnatario decade dalla possibilità di chiedere l'assegnazione del bene pignorato. Tuttavia, il creditore tardivamente istante può comunque beneficiare della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., qualora la decadenza sia imputabile a causa non a lui ascrivibile.

(massima n. 2)

La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.).

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