(massima n. 1)
Il contratto di lavoro subordinato si distingue dal contratto di agenzia per l'assenza in quest'ultimo rispetto al primo degli elementi della subordinazione e dell'inserimento del prestatore dell'attività di lavoro nell'organizzazione produttiva ed, inoltre, per l'assunzione del rischio del risultato utile della propria attività di lavoro da parte dell'agente, rischio che è invece assente nella prestazione di lavoro subordinato, mentre l'elemento costituito dall'obbligo di dare esecuzione alle «istruzioni ricevute», nel contratto di agenzia (art. 1746 c.c.) o alle «disposizioni per l'esecuzione del lavoro», nel contratto di lavoro (art. 2104 c.c.) è sostanzialmente comune nei due rapporti, in quanto lo sviluppo delle tecniche di mercato hanno finito col determinare una sempre maggiore ingerenza del preponente sulle modalità di esecuzione della prestazione dell'agente, attenuando l'autonomia di quest'ultimo.