Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47311 del 11 ottobre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenuta procedibilità a querela per talune ipotesi di reato, introdotta dalla novella, possa prevalere sul "giudicato sostanziale", determinatosi a seguito della inidoneità del ricorso inammissibile ad instaurare un valido rapporto processuale. La inammissibilità del ricorso non consente di prendere atto della improcedibilità dell'azione penale in quanto, pur nella consapevolezza del fatto che si tratta di elemento rilevante ai fini della complessiva valutazione di gravità del trattamento sanzionatorio e, pertanto, della applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 2 c.p., comma 4, è certo che la applicazione retroattiva del trattamento più favorevole non può comunque prevalere sul giudicato "sostanziale".

(massima n. 2)

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purchè esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

(massima n. 3)

E' inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

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