(massima n. 1)
Il contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume 1'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Non costituisce prestazione accessoria al contratto l'attivitą giudiziale svolta dal mandatario - attivitą in concreto non concertata o autorizzata dal mandante - per affrontare un giudizio in proprio, in relazione ad una garanzia assunta dallo stesso, con l'autorizzazione della mandante. Consegue che le spese di tale attivitą sopportate dallo spedizioniere non soggiacciono alla regola della ripetizione ai sensi degli artt. 1720, primo comma e 1740 c.c.