(massima n. 1)
Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e che, senza autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell'incarico ricevuto, concluda, in luogo del predetto contratto, un altro contratto di spedizione, non adempie l'obbligazione assunta verso il mandante, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell'operato del sostituto pregiudizievoli per il committente; tale spedizioniere risponde, pertanto, dell'inadempimento della persona sostituita anche se il fatto dannoso si verifichi durante l'esecuzione del contratto di trasporto dalla medesima o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe comunque prodotto, pur se egli avesse adempiuto la propria obbligazione.